Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 09/01/1998 n. 3/E

3.2 Detrazione per redditi di lavoro autonomo e d'impresa. Il comma 3 del nuovo articolo 13 del TUIR stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di impresa di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per redditi di lavoro dipendente, graduata in relazione all'ammontare del reddito di lavoro autonomo e d'impresa. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle detrazioni in questione risultano così fissati:

a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. Resta confermato che le detrazioni in questione spettano con riferimento al reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR e al reddito d'impresa minore di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR. Non possono fruire delle detrazioni in questione, dunque, i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 49 del TUIR, cioè, ad esempio quelli costituiti da diritti di autore o collaborazioni, coordinate e continuative, etc. e neppure i redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 81, comma 1, lettera 1), dello stesso TUIR, così come sono esclusi dal diritto alle detrazioni i redditi di imprese in contabilità ordinaria e quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui allo stesso

articolo 81, comma 1, lettera i), del TUIR. Resta, inoltre, confermato che le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente.

4. Detrazioni per oneri. L'articolo 49 del decreto legislativo in esame stabilisce, al comma 1, che ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, è fissata al 19 per cento. Il successivo comma 2 precisa che la disposizione si applica con riferimento agli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998. Risulta evidente che il legislatore ha usato una formula ampia e generica per ridurre dal 22 per cento al 19 per cento l'importo della detrazione prevista per gli oneri che danno diritto ad una detrazione. In tal modo ha evitato di individuare tutte le disposizioni, contenute o meno nel TUIR, che fissavano al 22 per cento l'importo della detrazione spettante. In pratica, per tutti gli oneri sostenuti a decorrere dal 1 gennaio 1998, per i quali in assenza di questa modifica normativa, si sarebbe applicata la detrazione del 22 per cento, il contribuente ha diritto, invece, ad una detrazione del 19 per cento. A titolo di esempio, rientrano nella previsione normativa gli oneri indicati negli articoli 13-bis, 91-bis, 110-bis e 114 del TUIR, nonchè gli interessi passivi per mutui stipulati per ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30. Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo di questa disposizione le spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili, per le quali l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito una specifica detrazione, fissata nell'importo del 41 per cento.

5. Addizionale regionale all'IRPEF.

5.1 Generalità. L'articolo 50 del decreto legislativo in esame istituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 1998 (cfr. articolo 66 del decreto legislativo stesso), l'addizionale regionale all'IRPEF. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

5.2 Soggetti obbligati. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 2 del TUIR, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 del TUIR, cioè i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo. Pertanto, non sono soggetti all'addizionale regionale all'IRPEF:

-i contribuenti soggetti all'IRPEG;

-i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF;

-i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;

-i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti a tassazione separata;

-i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde una IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-bis del TUIR (carichi di famiglia, lavoro dipendente o autonomo e impresa minore e oneri che danno diritto alla detrazione) e dei crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso TUIR (credito d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero), non devono IRPEF ovvero devono IRPEF per un importo non superiore a lire 20.000.

5.3 Base imponibile e aliquota. I contribuenti che, secondo quanto specificato nel precedente paragrafo, sono soggetti all'addizionale regionale, determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente è residente, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. Pertanto, se alla formazione del reddito complessivo non hanno concorso utili distribuiti da società ed enti, la base imponibile dell'addizionale regionale è la medesima dell'IRPEF. Se, invece, al reddito complessivo hanno concorso i predetti utili, la base imponibile è determinata sottraendo dal reddito complessivo, indicato nel rigo N1 del Mod. 740 o nel rigo 6 del Mod. 730/3, gli oneri deducibili, esposti nel rigo N3 del Mod. 740 o nel rigo 8 del Mod. 730/3. Da ciò consegue che i crediti d'imposta sui dividendi di cui all'articolo 14 del TUIR, indicati nel rigo N2 del mod. 740 o nel rigo 7 del mod. 730 non sono assoggettati all'addizionale regionale. Inoltre, la predetta addizionale regionale non è dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo. L'aliquota dell'addizionale regionale è fissata, tra lo 0,50 e l'un per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Ai fini dell'individuazione della aliquota da applicare e della Regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa determinato a norma degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. Al riguardo, si ricorda che, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 59 citato, a norma del predetto

articolo 58, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo domicilio fiscale del de cuius. Va precisato che per gli anni 1998 e 1999, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.

5.4 Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale all'IRPEF è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n . 600, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. La base imponibile sarà costituita dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio, comprensivo anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare. La base imponibile risulterà già al netto di oneri che il sostituito abbia chiesto di escludere dalla formazione del reddito da assoggettare ad IRPEF. Per coerenza interpretativa si ritiene che, anche in sede di trattenuta alla fonte, vadano esclusi dall'assoggettamento all'addizionale regionale i redditi soggetti a tassazione separata al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti. L'aliquota da applicare è, in linea generale, quella fissata dalla regione in cui il sostituito ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima del termine del 31 dicembre e, quindi, di conguaglio in corso d'anno, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento alla regione in cui il sostituito ha la residenza all'atto delle operazioni di conguaglio. L'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto dal sostituto d'imposta deve essere indicato nella certificazione unica a fini fiscali e previdenziali che quest'ultimo è tenuto a consegnare. Se il sostituito possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all'IRPEF, dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto d'imposta. Poichè l'aliquota è fissa, il sostituito potrà procedere o determinando l'addizionale sul reddito complessivo depurato dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, oppure determinando l'addizionale su tutto il reddito complessivo e sottraendo dall'importo che ne risulta quanto già trattenuto dal sostituto d'imposta.

5.5 Versamenti e compensazioni. L'addizionale regionale è versata in unica soluzione, cioè non è dovuto alcun acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute dovute in sede di conguaglio e del saldo dell'IRPEF, dovuto in base alla dichiarazione. Il versamento va effettuato alla regione in cui il contribuente ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale è versata sulla base del domicilio fiscale del sostituito alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine del periodo d'imposta, in base al domicilio fiscale del sostituito a tale data. Per i contribuenti titolari di partita IVA è possibile il versamento unitario e la compensazione dei debiti e crediti di imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF. E' stato, infatti, opportunamente integrato l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante, tra l'altro, norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e i relativi C.M. 09/01/1998 n.3/E - Revisione scaglioni aliquote detrazioni IRPEF e istituzione addizionale regionale. versamenti, con l'inserimento di una ulteriore lettera concernente l'addizionale regionale all'IRPEF. In merito ai versamenti e alle compensazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF saranno fornite ulteriori separate istruzioni.

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional